Art. 3.

      1. Le maggiorazioni di anzianità contributiva di cui agli articoli 1 e 2 sono cumulabili con eventuali altri benefìci previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.